Associazione Sportiva Dilettantistica

Tognazzi Marine Village

CAPO I

DENOMINAZIONE- SCOPO – SEDE – GUIDONE SOCIALE

Art. 1 – L’Associazione Sportiva Dilettantistica Tognazzi Marine Village, con denominazione abbreviata TMV Asd o Tognazzi Marine Village Asd., è un’associazione sportiva e culturale fondata nell’anno 2013, con sede in Roma via Litoranea n°1110, prospiciente il Villaggio Tognazzi-Pomezia ed è retta dal presente STATUTO.

Art. 2 – L’Associazione è senza fini di lucro, apolitica, aconfessionale è caratterizzata dalla
democraticità della struttura, dall’elettività e gratuità delle cariche associative e dall’obbligatorietà del
bilancio annuale.

Scopo dell’associazione e quello di promuovere e diffondere la pratica e la cultura degli sport legati al mare e alla natura, intese come mezzo di formazione psico-fisica e morale dei soci.
In particolare l’Associazione si propone di:

perseguire finalità sportive dilettantistiche e amatoriali, didattiche, ricreative e culturali mediante la gestione di ogni forma di attività fisica ricreativa e agonistica anche attraverso percorsi di formazione e istruzione, manifestazioni ed eventi;
promuovere incontri culturali, organizzare attività didattiche e corsi di istruzione teorico-pratici di avvicinamento e perfezionamento degli sport nautici anche stanziali con pernottamento, crociere, manifestazioni, raduni e regate a vela ed ogni altra iniziativa di carattere ricreativo atta a diffondere la pratica e la cultura marinara e dello sport della vela in genere senza alcuna limitazione di sorta;
promuovere incontri culturali, organizzare attività didattiche e corsi di istruzione teorico-pratici legati alle immersioni sportive sia nella zona della Riserva Naturale delle “Secche di Tor Paterno” sia in altre località marine in Italia e all’estero;
promuovere la cultura del rispetto, della tutela e della preservazione della natura ed in particolare dell’eco sistema dunale di Capocotta inserita nella Riserva Naturale Statale del Litorale Romano supportando azioni e progetti per la sua difesa, ricostruzione e fruizione sostenibile;
promuovere incontri culturali e organizzare corsi di istruzione teorico-pratici legati a tutti gli sport che possono essere praticati all’aria aperta, in mare e sulla spiaggia con una attenzione non solo agli adulti ma soprattutto ai più giovani e ai diversamente abili;
gestire ai soli fini del raggiungimento degli scopi sociali, uno spazio di rimessaggio per imbarcazioni a vela, canoe, tavole, kitesurf e attrezzature nautiche e sportive in genere.
L’Associazione si avvale prevalentemente di prestazioni volontarie dei propri aderenti e non può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo se non per assicurare il regolare funzionamento delle strutture e specializzare le attività previste dal presente Statuto.
Inoltre l’Associazione potrà stipulare contratti di sponsorizzazione e di pubblicità, in via non prevalente e residuale, al fine di ottenere il raggiungimento dello scopo sociale. Essa può altresì partecipare ad Enti no-Profit.

Art. 3 – L’Associazione potrà aderire ad altre Associazioni e potrà affiliarsi a tutte le Federazioni Sportive Nazionali e/o a Enti di Promozione Sportiva e altri organismi riconosciuti dal CONI, alle leghe sportive e simili, sia nazionali che internazionali. L’Associazione accetta incondizionatamente di conformarsi alle norme e alle direttive del CONI nonché allo Statuto, ai Regolamenti e alle Disposizioni delle Federazioni Sportive Nazionali o Enti di Promozione Sportiva ai quali è affiliata. Costituiscono parte integrante del presente statuto le norme dello Statuto e dei Regolamenti federali sopra citati relativi all’organizzazione e gestione delle Società e Associazioni affiliate. L’Associazione si impegna a garantire il diritto di voto dei propri tesserati atleti e tecnici nelle Assemblee Federali.

Art. 4 – II guidone sociale è di forma triangolare con fondo di colore e disegno approvato dall’Assemblea Straordinaria dei soci.

CAPO II

DURATA DELL’ASSOCIAZIONE -SOCI -PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

Art. 5 – La durata dell’Associazione è illimitata. I soci che compongono l’Associazione sono distinti nelle seguenti categorie:

  • Soci fondatori, sono coloro che hanno promosso la costituzione dell’Associazione e risultano essere firmatari del presente Statuto fino a 30 giorni dalla costituzione dell’Associazione; partecipano alle attività organizzate e promosse dall’Associazione;
  • Soci ordinari partecipano alle attività organizzate e promosse dall’Associazione, se minorenni non hanno diritto di voto ma possono partecipare all’Assemblee.
  • Soci onorari coloro che, indicati nell’atto costitutivo e, successivamente dall’Assemblea su proposta del Consiglio Direttivo, si sono distinti per alte o speciali benemerenze acquisite nei riguardi dell’Associazione o per particolari meriti sportivi, sociali e culturali. La nomina è permanente e solleva il socio dal pagamento della quota annuale. Il Consiglio Direttivo può, nei casi ritenga di onorare in particolar modo un socio per le benemerenze acquisite verso l’Associazione, proporlo alla carica di Presidente onorario;
  • Soci atleti, sono coloro che, iscritti alle squadre agonistiche dell’Associazione, difendono i colori sociali. Sono Soci atleti anche coloro i quali partecipano a regate nazionali e/o internazionali con i colori del circolo e sono qualificati come tali dal Consiglio Direttivo. La qualifica di Socio atleta, nel caso, deve essere confermata anno per anno dal Consiglio Direttivo. Se minorenni, non hanno diritto di voto ma possono partecipare all’Assemblee.

Il Consiglio Direttivo può stabilire altre particolari categorie di soci indicando i requisiti, le relative modalità di accesso e fissando il valore della eventuale quota di adesione.
Le domande di ammissione possono essere presentate al Consiglio Direttivo su apposito modulo, tramite un Socio Fondatore, un Socio Ordinario, un Socio Atleta, o un Socio Onorario, da persone fisiche dotate di una irreprensibile condotta morale, civile e sportiva. Ai fini sportivi, per irreprensibile condotta deve intendersi, a titolo esemplificativo ma non limitativo, una condotta conforme ai principi di lealtà, della probità e della rettitudine sportiva in ogni rapporto collegato all’attività sportiva, con l’obbligo di astenersi da ogni forma di illecito sportivo e da qualsivoglia indebita esternazione pubblica lesiva della dignità, del decoro e del prestigio dell’Associazione, delle Federazioni Sportive e Enti di Promozione Sportiva ai quali questa è affiliata, e dei suoi organi. In caso di domanda presentata da un minorenne, la stessa dovrà essere firmata anche dall’esercente la patria potestà. Il Consiglio Direttivo in seduta congiunta con il Collegio dei Probiviri, decide a maggioranza assoluta dei suoi componenti, inappellabilmente e senza motivazione sulla ammissibilità del richiedente, in caso di parità nella votazione prevale il voto del Presidente del Collegio dei Probiviri.
La qualifica di socio è intrasmissibile. Le quote associative non possono essere trasferite a terzi e non sono rivalutabili.

La qualifica di socio non è temporanea e perdura finché non venga persa per uno dei seguenti motivi:

  1. per recesso, che deve essere esercitato con comunicazione scritta presentata al Consiglio Direttivo entro il 31 gennaio dell’anno nel quale il recesso ha efficacia.
  2. per decadenza, che consegue al ritardo nel pagamento della quota associativa per un tempo superiore a quello fissato dal Consiglio Direttivo;
  3. per decesso;
  4. per morosità;
  5. per radiazione deliberata dal Consiglio Direttivo nei confronti del socio che abbia compiuto azioni disonorevoli o comunque idonee a recare grave pregiudizio al buon nome dell’Associazione o al perseguimento dei fini sociali. La procedura di radiazione del socio e le eventuali sanzioni ai soci sono disciplinate da apposito regolamento proposto da Consiglio Direttivo e approvato dal Collegio dei Probiviri o in mancanza dall’Assemblea Ordinaria dei soci;
  6. per scioglimento dell’Associazione, come regolato dallo Statuto.

Il socio che per qualsiasi causa abbia cessato di appartenere all’Associazione, non può chiedere la restituzione delle quote versate e non ha alcun diritto sul patrimonio dell’Associazione, fermo restando il suo obbligo di versare tutte le quote ancora dovute.

CAPO III

ASSEMBLEA ORDINARIA – ASSEMBLEA STRAORDINARIA

Art. 6 – L’Assemblea dei soci rappresenta il supremo organo dell’Associazione; essa può essere Ordinaria o Straordinaria e ad essa spettano tutti i poteri deliberativi fissati dal presente Statuto e dalla Legge.
Art. 7 – L’Assemblea Ordinaria o Straordinaria si riunisce su convocazione del Presidente o del Vicepresidente se eletto. Il Presidente del Collegio dei Probiviri o almeno un quinto dei soci possono richiedere per iscritto al Presidente del Consiglio Direttivo la convocazione di una Assemblea Ordinaria o Straordinaria indicandone gli argomenti da porre in discussione. In mancanza della convocazione entro 30 giorni dalla richiesta l’Assemblea deve essere convocata dal Presidente del Collegio dei Probiviri o in sua assenza dal un componente del Collegio dei Probiviri.
Art. 8 – L’Assemblea Ordinaria si riunisce almeno una volta l’anno, entro 6 mesi dalla chiusura dell’esercizio sociale per la discussione e la deliberazione sui seguenti argomenti:

  1. relazione sulle attività svolte per l’anno trascorso;
  2. rendiconto economico e finanziario dell’anno trascorso;
  3. bilancio preventivo e programma delle attività per l’anno in corso;
  4. argomenti proposti da almeno dieci soci prima dei termini previsti per la convocazione dell’Assemblea;

L’Assemblea Ordinaria, oltre all’espletamento di quanto sopra previsto, è competente per l’elezione del Presidente e dell’eventuale Vicepresidente e il Consiglio Direttivo, del Revisore dei Conti, del Collegio dei Probiviri e del suo Presidente.

Art. 9 – L’Assemblea Straordinaria delibera:

  1. sulle modifiche dello Statuto Sociale;
  2. sulla trasformazione dell’Associazione ed altresì sulla fusione o sulla incorporazione in o di altre associazioni, società o enti;
  3. sullo scioglimento dell’Associazione e sulle relative modalità di liquidazione;

Art. 10 – L’avviso di convocazione delle Assemblee, completo dell’ordine del giorno, deve essere affisso all’albo sociale e inviato ai soci per posta ordinaria, o e-mail, o fax, o telegramma o raccomandata (anche a mano) almeno 10 giorni prima della data stabilita. Nell’avviso di convocazione deve essere fissata la data, l’ora e il luogo della convocazione. L’ordine del giorno deve contenere l’indicazione dei singoli argomenti da trattare.

Art. 11 – II Presidente dell’Associazione o in sua assenza il Vice-Presidente, se eletto, e nel caso di assenza anche di questi, il consigliere presente con maggiore anzianità associativa, assume la presidenza dell’Assemblea e pronuncia la validità o meno dell’Assemblea.
Prima di iniziare la trattazione dell’ordine del giorno, l’Assemblea procede alla nomina del Segretario e dei due Scrutatori, se necessario per gli argomenti posti all’ordine del giorno. Il Presidente dell’Assemblea:

  1. controlla la validità della costituzione dell’Assemblea e si assicura che le norme statutarie siano state
    rispettate; in difetto, e sentiti i soci presenti, procede ad una nuova convocazione;
  2. dirige le discussioni;
  3. disciplina la votazione e sigla le schede predisposte per la votazione;
  4. firma, unitamente al segretario e agli scrutatori, se nominati, il verbale dell’Assemblea.

Art.12 – La votazione in Assemblea può avvenire per alzata di mano o per voto nominale palese o per voto segreto su proposta del Presidente dell’Assemblea approvata dalla maggioranza dei presenti. Le votazioni per le cariche interne e su argomenti a carattere personale sono sempre a scrutinio segreto. Per l’elezione del Consiglio Direttivo possono essere votate esclusivamente liste di soci composte da 3 a 7 candidati con indicazione del candidato a Presidente, del Tesoriere ed eventualmente quello a Vicepresidente.
Ogni socio può rappresentare in Assemblea, per mezzo di delega scritta, non più di cinque associati.
Tutti i soci maggiorenni godono, al momento dell’ammissione, del diritto di voto alle Assemblee sociali nonché dell’elettorato attivo e passivo. Non hanno diritto al voto i soci non in regola con le quote associative.
L’Assemblea Ordinaria è validamente costituita con la presenza di almeno 1/10 degli associati aventi diritto di voto, e delibera a maggioranza dei presenti.
L’Assemblea Straordinaria è validamente costituita con 2/5 del numero di soci aventi al diritto al voto, e delibera a maggioranza dei presenti.

CAPO IV

CARICHE SOCIALI – DURATA E LIMITAZIONI

Art. 13 – Tutte le cariche sociali durano quattro anni ed i consiglieri sono rieleggibili. E’ fatto divieto ai consiglieri ricoprire la medesima carica in altre società o associazioni sportive dilettantistiche nell’ambito della medesima federazione sportiva o disciplina associata se riconosciute dal CONI, ovvero nell’ambito della medesima disciplina facente capo al medesimo ente di promozione sportiva.

PRESIDENTE E VICEPRESIDENTE

Art. 14 – II Presidente e il Vicepresidente sono eletti dall’Assemblea Ordinaria. Il Presidente e il Vicepresidente, se eletto, rappresentano il Circolo nei confronti dei terzi. La loro firma impegna l’Associazione verso terzi. Al Presidente e al Vicepresidente, se eletto, competono nei limiti del bilancio preventivo approvato dall’Assemblea:

  1. Rappresentanza legale dell’Associazione
  2. Assunzione e licenziamento del personale
  3. Conferimento di incarichi professionali
  4. Rappresentanza in giudizio
  5. Acquisti di beni e attrezzature
  6. Acquisti per Investimenti
  7. Dismissione dei beni del Circolo
  8. Partecipazione in Enti no Profit

Il Consiglio Direttivo del Circolo può limitare o estendere i poteri attribuiti dallo statuto al Presidente e/o al Vicepresidente, se eletto.
Al Presidente, e al Vicepresidente, se eletto, sono conferiti i poteri per modificare il presente Statuto per adeguarlo alle richieste per l’affiliazione alle Federazioni Sportive Nazionali e enti di promozione sportiva riconosciuti dal C.O.N.I. e altre organizzazioni aventi fini e scopi analoghi. Nel qual caso le modifiche avranno immediatamente efficacia e dovranno essere presentate alla Assemblea Straordinaria per la loro ratifica.

CONSIGLIO DIRETTIVO

Art. 15 – II Consiglio Direttivo è composto da 3 a 7 componenti. Fanno parte del Consiglio Direttivo i soci eletti nella lista che ha raccolto il maggior numero di voti in Assemblea.
Possono ricoprire cariche sociali i soli soci maggiorenni in regola con il pagamento delle quote associative, che rispettino i requisiti previsti dalla legge e dalle Norme e Regolamenti delle Federazioni Sportive Nazionali o Enti di Promozione Sportiva ai quali è affiliata.
Art. 16 – II Consiglio Direttivo nomina un Direttore Sportivo anche tra i non soci stabilendo i compiti, le mansioni, il livello di delega, il relativo compenso e il suo diretto riporto gerarchico. Il Consiglio inoltre può conferire incarichi specifici ad uno o più consiglieri.
Art. 17 – Le dimissioni dei Consiglieri devono essere date per iscritto al Consiglio Direttivo ovvero durante le riunioni se risultano dal relativo verbale firmato anche dal dimissionario. Nel qual caso il Consiglio può cooptare il o i consiglieri dimissionari tra i soci dell’Associazione, la loro nomina deve essere ratificata alla prima Assemblea Ordinaria.
Art. 18 – Qualora risultasse dimissionaria la maggioranza dei Consiglieri, il Consiglio Direttivo deve considerarsi decaduto ed è tenuto, senza indugio, a convocare l’Assemblea Ordinaria per l’elezione del nuovo Consiglio Direttivo. Esso rimane in carica per la gestione della ordinaria amministrazione, fino all’elezione del nuovo Consiglio Direttivo.
Art. 19 – II Consiglio Direttivo si riunisce ogni qualvolta il Presidente o il Vicepresidente, se eletto, lo ritenga necessario, oppure ne sia fatta richiesta scritta da almeno la metà più uno dei consiglieri.
Il Consiglio Direttivo è validamente riunito quando è presente la metà dei Consiglieri eletti, ivi compresi il Presidente e/o il Vicepresidente; delibera a maggioranza dei presenti. Nel caso di parità decide il voto del Presidente, o in sua assenza del Vicepresidente.
Le deliberazioni del Consiglio, per la loro validità, devono risultare da un verbale sottoscritto da chi ha presieduto la riunione e dal segretario. Lo stesso deve essere messo disposizione di tutti gli associati. Il Consiglio delibera sempre con voto palese fatta eccezione per tutte le materie che riguardano i soci per cui il voto deve essere segreto.
Art. 20 – II Consiglio Direttivo è investito di tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione che non sono riservati per legge o per statuto all’Assemblea e compie gli atti necessari all’esecuzione del bilancio preventivo, seguendo gli i indirizzi e le direttive generali dell’Associazione approvati dall’Assemblea Ordinaria. Sono compiti del Consiglio Direttivo:

  1. redigere la relazione sulle attività svolte per l’anno trascorso;
  2. redigere il rendiconto economico e finanziario dell’anno trascorso;
  3. definizione delle quote sociali distinte per categorie ed età;
  4. redigere il bilancio preventivo e il programma delle attività per l’anno in corso da presentarsi all’Assemblea ordinaria per l’approvazione;
  5. adottare provvedimenti disciplinari nei confronti di soci (ammonizione, sospensione fino a massimo 12 mesi, radiazione). L’adozione di provvedimenti disciplinari potrà essere impugnata dinanzi al Collegio dei Probiviri entro 30 giorni dalla sua comunicazione al Socio.

Esso approva:

  1. l’ammissione dei soci in seduta congiunta con il Collegio dei Probiviri;
  2. il regolamento interno dell’Associazione sentito il parere non vincolante del Collegio dei Probiviri;
  3. la richiesta per l’affiliazione alle Federazioni Sportive Nazionali e/o a Enti di Promozione Sportiva riconosciuti dal C.O.N.I. e altre organizzazioni aventi fini e scopi analoghi
  4. apertura/ chiusura di sedi

Il Consiglio Direttivo può delegare specifiche responsabilità e attività ad esso riservate a singoli consiglieri o soci e, tra l’altro, tra i consiglieri può nominare, ove non si provveda nell’atto costitutivo, un Tesoriere per la tenuta e gestione della cassa dell’Associazione. Il tesoriere provvederà ad incassare le quote associative, i contributi volontari e qualsiasi somma dovuta all’Associazione; potrà aprire, versare e prelevare su conti correnti postali e/o bancari; firmare assegni.

IL REVISORE DEI CONTI
Art. 21 – II Revisore dei Conti è eletto dall’Assemblea Ordinaria tra i soci con comprovata esperienza nella revisione e controllo contabile. Il revisore dei conti esercita le sue attribuzioni in ottemperanza al disposto degli articoli 2403 e seguenti del C.C. in quanto applicabili. Egli firma con il Presidente il rendiconto economico e finanziario dell’anno trascorso, da sottoporre all’Assemblea Ordinaria per la sua approvazione.

IL COLLEGIO DEI PROBIVIRI
Art. 22 – II Collegio dei probiviri è composto da 3 componenti, è eletto dall’Assemblea Ordinaria. Possono candidarsi alla carica di Presidente o membro del Collegio i soci ordinari e fondatori che abbiamo compiuto 50 anni di età. Il Collegio dei Probiviri:

  1. delibera l’ammissione dei soci in seduta congiunta con Consiglio Direttivo;
  2. fornisce un parere non vincolante al Consiglio Direttivo sull’adozione del regolamento interno;
  3. delibera per dirimere eventuali controversie fra i soci e fra soci e il Consiglio Direttivo ivi compresi di provvedimenti disciplinari adottati ai sensi dell’art 20 lettera d del presente Statuto. Le decisioni prese sono sempre inappellabili.

CAPO V

AMMINISTRAZIONE – PATRIMONIO
Art. 23 – L’esercizio sociale va dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno.
Art. 24 – Le entrate dell’associazione sono costituite da:

  1. quote associative dei soci;
  2. contributi volontari dei soci;
  3. tutti gli introiti che possono provenire all’Associazione dallo svolgimento delle sue attività sociali,
  4. istituzionali e ricreative;
  5. da eventuali rendite patrimoniali;
  6. da ogni altra entrata che possa concorrere a vantaggio dell’Associazione purché non in contrasto con le finalità sociali

Il patrimonio dell’Associazione è costituito:

  1. da tutti i beni mobili e immobili di proprietà dell’Associazione, anche in seguito a successioni, lasciti e donazioni;
  2. dai trofei vinti dall’Associazione.

E’ fatto divieto di distribuire anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, nonché fondi o riserve o capitale.

CAPO VI

COMMISSIONI
Art. 25 – II Consiglio Direttivo può avvalersi della collaborazione dei soci con particolare esperienza nei vari settori di attività chiamandoli a far parte di apposite Commissioni.
La Commissioni sono coordinate da uno dei Consiglieri e della loro attività rispondono direttamente al Consiglio Direttivo.

CAPO VII

CLAUSOLA COMPROMISSORIA
Art. 26 – I soci sì impegnano a non adire il Giudice ordinario per qualsiasi controversia inerente i rapporti associativi. Tali controversie saranno decise dal Collegio dei Probiviri e saranno inappellabili.

CAPO VIII

SCIOGLIMENTO
Art. 27 – Nel caso di scioglimento dell’Associazione, che deve essere deliberato con il voto favorevole di almeno i 3/4 dei soci e che verrà attuato a mezzo di uno o più liquidatori nominati dall’Assemblea, il patrimonio residuo sarà destinato allo sport e come tale devoluto altre associazioni aventi fini di pubblica utilità ovvero secondo la legge o i regolamenti delle Federazioni Sportive Nazionali alle quali l’Associazione è iscritta.

CAPO IX

REGOLAMENTO DELLO STATUTO
Art. 28 – Le norme di attuazione del presente Statuto saranno contemplate in apposito Regolamento Approvato dal Consiglio Direttivo sentito il parere non vincolante del Collegio dei Probiviri. Il Regolamento e lo Statuto dovranno essere sempre esposti nella Sede Sociale a disposizione dei Soci e/o sul sito web del circolo.
Art. 29 – Per quanto non espressamente previsto dal presente statuto si applicano le disposizioni dello statuto e dei regolamenti del Coni e delle Federazioni Sportive Nazionali ed in via residuale le norme del Codice Civile e le Leggi speciali in materia.